La nostra proposta di legge a puntate.
Discutiamo insieme della nostra proposta di legge messa a punto negli anni con la consulenza del settore legale e dei rappresentanti dei tassisti per risolvere, una volta per sempre, tutte le questioni che hanno generato le storture responsabili della tensione tra le due categorie.
Sistema Trasporti nella sua lunga esperienza di lavoro sul campo ha elaborato una proposta di legge i cui obiettivi sono:
- Riequilibrio dell’offerta e pulizia del settore NCC
- Regolamentazione degli intermediari
- Maggiore severità nei confronti dell’abusivismo totale
Articolo 1: Servizio di noleggio con conducente
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
2. La sede operativa del vettore ed altresì la rimessa ad uso esclusivo devono essere situate nel territorio della Regione che ha rilasciato l’autorizzazione.
3. Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della Regione che ha rilasciato l’autorizzazione.
Articolo 2: Competenze regionali
1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
2. Le regioni disciplinano l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo di specifici regolamenti unici ed esercitano le funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri moduli di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
3. Presso le regioni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni dei consumatori.
4. Presso il Ministero dei Trasporti e le regioni sono istituiti i registri elettronici nazionali pubblici delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante (REN).
5. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio del servizio di noleggio con conducente, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire al servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i requisiti e le condizioni per il rilascio della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
7. Le Regioni provvedono alla verifica annuale del mantenimento dei requisiti oggettivi di effettiva operatività territoriale ed altresì di quelli soggettivi, di cui alla presente legge ed ai regolamenti unici, demandando agli enti comunali preposti il controllo della reale esistenza e congruità presso la sede operativa locale – in ragione del numero di autorizzazioni in capo al medesimo titolare – della rimessa ed altresì della sussistenza dell’idoneo titolo giuridico che derivi esclusivamente da diritto reale di proprietà o da contratto di locazione.
La rimessa dovrà avere superficie utile a contenere i veicoli ed essere conforme alla normativa urbanistico-edilizia e sanitaria esistente.
Resta in capo alle regioni la facoltà di consentire di adibire altresì a rimessa spazi condivisi quali quelli in abitazioni plurifamiliari o condominiali, previa verifica (demandata al comune in cui essi siano ubicati) di congruità ed idoneità dei locali al numero di veicoli in possesso di autorizzazione.
7/bis Nei casi di espressa autorizzazione all’utilizzo di una rimessa posta all’interno di un’area comune, quali a titolo esemplificativo un parcheggio coperto privato o condominiale, non ne è ammessa la subconcessione.
Ogni trasferimento di sede della rimessa per il noleggio veicoli con conducente deve essere preventivamente comunicato alla Regione.
Il titolare dell’autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti o al verificarsi degli impedimenti soggettivi previsti dai regolamenti.
8. Al fine di garantire l’effettiva operatività regionale, il principio di leale concorrenza ed altresì in un’ottica di contrasto al lavoro sommerso irregolare, in caso di cumulo di un numero di autorizzazioni superiore a due (2) in capo ad una medesima persona fisica, è prevista l’assunzione di personale impiegato in qualità di conducente ed in possesso dei necessari requisiti professionali, in osservanza delle normative disciplinanti i contratti di lavoro subordinato.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle società e imprese familiari con la medesima proporzione tra il numero dei soci e il numero delle autorizzazioni in capo al/ai titolari.
La violazione del summenzionato obbligo comporta la automatica decadenza di tutti i titoli autorizzativi eccedenti.
In deroga espressa a quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, nei casi di imprese esercenti servizio di noleggio con conducente che siano situate in territori montani, marini, curativi o comunque caratterizzati da consistenti variazioni cicliche della domanda legate a un determinato periodo (o a più periodi) dell’anno e che svolgano pertanto attività stagionale, non trova applicazione la previsione di necessaria proporzionalità tra numero di autorizzazioni detenute e personale conducente impiegato.
8/bis È consentito avvalersi di collaborazioni occasionali di familiari, nei limiti in cui essi soddisfino i requisiti necessari alla conduzione dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ed integrino gli estremi di cui agli artt. 21, comma 6 ter, D.L. n. 269/2003 conv. da L. n. 326/2003 e concernenti la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese appartenenti al settore dell’artigianato.
9. Al fine di favorire la reciprocità, trasparenza ed omogeneità di condizioni per la libera circolazione sull’intero territorio nazionale, di snellire le pratiche amministrative ed eliminare le contraddizioni giuridiche causate dalla frammentarietà e discrezionalità decisionale di ciascun singolo comune, ad ogni impresa titolare di autorizzazione è consentito l’illimitato accesso e transito nelle zone contraddistinte come ZTL e corsie preferenziali presenti all’interno di ciascun comune dell’intero territorio nazionale. Le amministrazioni comunali accedono al REN al fine di espletare le opportune verifiche e di comminare le eventuali misure sanzionatorie in caso di veicoli non autorizzati. Non è contemplata alcuna possibilità di deroga alle previsioni del presente articolo da parte delle amministrazioni comunali la quale comporti una disparità di trattamento tra il servizio taxi ed il servizio di Noleggio Con Conducente.
10. Le Regioni – favorendo in tal modo l’attuazione e l’uniformità degli imprescindibili principi di razionalizzazione e trasparenza della P.A. – indicono bandi regionali a titolo oneroso, in relazione alle effettive esigenze territoriali concretamente enucleabili dalla verifica di parametri oggettivi, quali andamento del PIL, concentrazione demografica, insediamenti industriali, presenza di attrazioni/strutture ricettive turistiche e dislocazione del settore terziario.