Leggi o scarica lo statuto per sapere come funziona ed è organizzata Sistema Trasporti e i diritti dei soci tesserarati
(Già “F.A.I. Federazione Autonoleggiatori Italiani Trasporto Persone”)
E’ costituita, sotto la forma giuridica di associazione, la “F.A.I. Federazione Autonoleggiatori Italiani Trasporto Persone”, con sede in Brescia, Via Padova n. 11, alla quale possono aderire tutte le imprese professionali di trasporto viaggiatori a capitale privato, costituite in qualsiasi forma giuridica, che esercitano la loro esclusiva, o prevalente, attività sul mercato liberalizzato dei servizi regolari di linea e di noleggio, sia con autobus che con autovetture.
A far data dal 30/01/21 l’Associazione assume la nuova denominazione di Sistema Trasporti – Confederazione di Imprese senza soluzione di continuità con F.A.I Trasporto Persone.
Possono aderire all’Associazione anche le imprese a capitale privato esercenti servizio di trasporto pubblico locale purché si tratti di attività non prevalente avendo riguardo ai ricavi di esercizio, anche in subappalto. Per le imprese private di trasporto persone che svolgono esclusivamente, o prevalentemente, servizi di trasporto pubblico locale, l’adesione è consentita nei limiti ed alle condizioni di cui al quinto comma del successivo articolo 6.
Una impresa è da intendersi a capitale privato qualora la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria non spetta a enti pubblici o soggetti giuridici controllati anche indirettamente dagli stessi.
Al fine di tutelare l’immagine della categoria in generale e quella dell’associazione in particolare, le imprese aderenti dovranno essere dotate di un adeguato organico di personale e rispettare quindi un rapporto minimo tra gli addetti abilitati alla guida di automezzi in servizio pubblico ed il numero degli autoveicoli ad uso pubblico in dotazione
Il rapporto minimo di addetti abilitati alla guida per ogni autoveicolo ad uso pubblico in dotazione verrà stabilito con apposito regolamento interno deliberato dal Consiglio.
Possono aderire a tale associazione anche i dipendenti delle aziende associate nonché i familiari o anche simpatizzanti che assumono la qualifica di soci aggregati, definiti anche sostenitori, non aventi diritto di voto in Assemblea
Hanno diritto di essere considerati soci ordinari, previa regolare domanda, tutte le imprese che hanno fatto parte della sezione nazionale autotrasporto persone denominata FAI Trasporto Persone facente parte della Federazione Autotrasportatori Italiani nonché tutte le imprese che rappresentino gli interessi della categoria e perseguono gli obiettivi fondamentali di tutela dei diritti delle imprese operanti nel settore.
Il socio che si trovi associato anche ad altra associazione di categoria nel medesimo ambito, non può assumere alcun incarico direttivo in Sistema Trasporti.
L’Associazione ha il compito di:
rappresentare gli interessi delle imprese professionali di trasporto viaggiatori su strada aderenti, al fine di rimuovere gli ostacoli e le diffidenze ancora esistenti nei confronti di una categoria che non ha finora ottenuto l’attenzione che il suo ruolo nell’economia nazionale merita;
rappresentare l’Associazione avanti i canali sindacali per avviare un dialogo costruttivo con le Associazioni sindacali dei lavoratori volto a consentire la predisposizione di un autonomo e distinto contratto di lavoro in ragione della particolare natura dell’attività imprenditoriale svolta e delle peculiarità della prestazione lavorativa.
studiare, evidenziare e sostenere le soluzioni ottimali delle problematiche emergenti, selezionate anche sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese aderenti, aventi per oggetto questioni di ordine tecnico, giuridico, economico, organizzativo, operativo e sindacale concernenti il trasporto persone su strada.
promuovere la conoscenza e diffusione dell’Associazione a tutti i livelli e nei confronti di tutte le Organizzazioni con le quali intrattiene rapporti, favorendo la designazione o la nomina di rappresentanti delle imprese professionali di trasporto persone su strada in tutti gli Enti, organi, commissioni o contatti in cui tale rappresentanza sia prevista per legge o per consuetudine;
sviluppare le massime possibilità di accesso delle imprese aderenti ai servizi offerti, alle agevolazioni ed alle convenzioni in corso, in modo da usufruire dei benefici acquisiti e di tutti gli altri vantaggi estensibili nei limiti della legge;
promuovere tutte le iniziative utili per sviluppare il ruolo e l’importanza dell’attività professionale delle imprese aderenti, favorendo contatti e partecipazioni a tutte le più importanti occasioni di incontro e di discussione dei problemi settoriali nonché tutelare gli interessi della categoria in tutte le sedi giurisdizionali competenti ove consentito.
promuovere e sostenere tutte le iniziative volte a creare aggregazioni industriali e commerciali utili ad agevolare l’azione sul mercato delle imprese associate
Per aderire all’Associazione è necessario presentare apposita domanda unitamente al versamento della quota dovuta.
La domanda di adesione all’Associazione deve essere corredata dei riferimenti alla natura dell’impresa, alla sede, alla rappresentanza legale, nonché ai dati di riconoscimento fiscale, alle attività svolte, al numero di addetti, al numero di mezzi in disponibilità suddivisi tra tipologia di immatricolazione (scuolabus, noleggio da rimessa, linee di TPL, linee commerciali non contribuite);
Al fine di sostenere l’Associazione, in presenza di imprese comunque collegate per effetto di partecipazioni azionarie o della composizione degli organi amministrativi di gestione, ciascuna imprese sarà inviata ad aderire all’Associazione. La mancata adesione all’invito potrà essere motivo di rigetto della domanda presentata dall’impresa.
Le imprese di trasporto persone su strada che svolgono esclusivamente o prevalentemente l’attività operativa sul mercato liberalizzato dei servizi regolari di linea e/o di noleggio sono considerate soci ordinari.
Le imprese professionali di trasporto persone su strada che svolgono esclusivamente o prevalentemente l’attività operativa nel comparto dei servizi di trasporto pubblico locale e che intendono aderire all’Associazione sono considerati soci aggregati.
I soci aggregati non hanno diritto di voto in assemblea e non hanno diritto di rappresentanza negli organi associativi.
L’iscrizione a socio può essere sempre respinta dal Presidente, dal vicepresidente del comparto auto e dal vicepresidente del comparto autobus con decisione motivata e comunicata al Consiglio Direttivo.
L’iscrizione a socio si intende tacitamente rinnovata di anno in anno tranne nei casi in cui intervenga formale disdetta da inoltrare alla Segreteria dell’Associazione con lettera raccomandata o PEC almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di adesione.
Il socio ordinario ha il diritto di avvalersi dell’Associazione per tutte le esigenze connesse e collegate all’esercizio della sua attività e di usufruire di tutti i servizi che la stessa è in grado di fornire sia direttamente che indirettamente.
Qualunque socio è obbligato al rispetto del presente statuto, al pagamento puntuale della quota annuale associativa, nonché a supportare tutte le iniziative assunte dall’Associazione per sviluppare l’azione di tutela delle posizioni gestionali e di rafforzamento del loro ruolo sul mercato interno ed internazionale.
L’impresa socia conserva la più ampia autonomia nell’esercizio della sua attività, con l’obbligo comunque di rispettare le scelte compiute dagli Organi dell’Associazione e le direttive diramate riguardo la tutela e la definizione di interessi di ordine generale.
I soci ordinari godono di tutti i diritti dal presente Statuto, votano nelle assemblee e possono accedere alle cariche direttive.
I soci aggregati usufruiscono dell’assistenza dell’informazione, nonché delle agevolazioni e dei benefici spettanti ai soci, possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche direttive.
La qualità di socio si perde:
per dimissioni, fermo restando l’obbligo per l’impresa dimissionaria di assicurare la corresponsione della quota associativa fino alla naturale scadenza;
per esclusione, qualora l’impresa socia venga a perdere i requisiti che ne hanno consentito l’ammissione, oppure qualora si renda responsabile di ripetuti inadempimenti agli obblighi assunti, comprovati da almeno tre richiami scritti da parte degli Organi direttivi dell’Associazione;
per espulsione, qualora l’impresa socia si sia resa responsabile di comportamenti che abbiano recato nocumento agli interessi generali della categoria, anche attraverso la violazione delle indicazioni e delle direttive impartite dall’Associazione;
Avverso le decisioni di esclusione e di espulsione può essere proposto reclamo al Consiglio, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Si perde automaticamente la qualità di socio ordinario nel caso di perdita, successivamente all’iscrizione, da parte dell’impresa della qualità di impresa a capitale privato così come indicato all’art. 1.
Al Consiglio è riservato il diritto insindacabile di rifiutare l’iscrizione di un socio aggregato senza necessità di addurre motivazioni a tale decisione.
Le disposizioni di cui al presente articolo 7 comma 2 non si applicano alle figure dei soci aggregati o sostenitori che possono essere espulsi o non ammessi al pari senza ulteriori procedure.
Sono organi dell’Associazione:
il Presidente
i Vice Presidenti
il Consiglio direttivo
il Segretario
l’Assemblea
i Presidenti emeriti
L’assemblea è costituita da tutte le imprese aderenti all’Associazione. Essa è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente più anziano per inizio mandato ovvero a parità di anni di inizio mandato dal Vice Presidente più anziano di età
Le assemblee sono convocate per email almeno otto giorni prima, sono valide con la presenza della maggioranza degli associati in prima convocazione. Sono altresì valide a prescindere dal numero dei partecipanti in seconda convocazione. Le delibere sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, sia essa svolta in presenza che in videoconferenza.
Per l’intervento all’assemblea sono ammesse le deleghe.
Ogni impresa avente titolo a partecipare alle votazioni, ha diritto ad un voto o ad un multiplo di voti secondo quanto segue:
fino a cinque addetti: 1 voto; da sei a quindici addetti: 3 voti;
da sedici a cinquanta addetti: 5 voti;
da cinquantadue a cento addetti: 7 voti; oltre ai cento addetti: 10 voti.
In via straordinaria l’assemblea dell’Associazione è convocata per modifiche statutarie o qualora lo richiedano specifiche e particolari esigenze.
I soci aggregati non hanno diritto di voto.
Spetta all’assemblea:
eleggere il Presidente dell’Associazione
deliberare sui problemi, le iniziative, gli interventi di ordine generale interessanti l’intera categoria ed approvare le direttive di azione dell’Associazione indicate dal Consiglio;
modificare lo statuto dell’Associazione;
approvare il bilancio annuale dell’Associazione e dare le indicazioni concrete affinché le quote associative siano sempre in condizioni di coprire i costi gestionali ed operativi dell’Associazione, tenendo anche conto di eventuali esigenze speciali conseguenti a scelte compiute che prevedano particolari interventi onerosi.
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Presidenti Emeriti, dai
Presidenti delle delegazioni regionali, dal Segretario.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
In un’ottica di partecipazione e inclusione in ambito di volontariato, possono essere ammessi al consiglio direttivo dei semplici associati. Questi consiglieri possono svolgere compiti su incarico del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente più anziano per inizio mandato ovvero a parità di anni di inizio mandato dal Vice Presidente più anziano di età
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni mese, in presenza o in videoconferenza oppure quando vi sia richiesta scritta da almeno un quinto dei suoi componenti. L’ordine del giorno della riunione deve essere portato a conoscenza degli interessati almeno due giorni prima della convocazione.
Spetta al Consiglio:
fissare gli obiettivi dell’azione dell’Associazione, indicare le eventuali priorità e stabilire le modalità ed i tempi delle iniziative da attuare;
nominare il Segretario generale dell’Associazione;
definire i bilanci consuntivi e preventivi dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea unitamente alla relazione annuale sull’attività.
Determinare eventuali retribuzioni destinate al Presidente o ad altri consiglieri o professionisti esterni in relazione alla loro attività nell’interesse dell’Associazione.
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea. Per la candidatura alla presidenza occorre essere iscritti all’Associazione da almeno 2 anni e essere stato membro del consiglio direttivo per almeno un anno. La candidatura va comunicata al Consiglio almeno 3 mesi prima dalla scadenza del mandato del Presidente uscente.
Assume la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti, con i più ampi poteri di ordinaria amministrazione. Per eventuali atti di straordinaria amministrazione procede dietro autorizzazione del Consiglio.
Spettano altresì al Presidente tutte le altre funzioni che discendono dall’applicazione del presente statuto che gli siano espressamente conferite dal Consiglio.
In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano per inizio mandato ovvero a parità di anni di inizio mandato dal Vice Presidente più anziano di età
Resta in carica 3 anni e può essere rieletto, salvo revoca o dimissioni.
La revoca del Presidente può essere richiesta nel caso di gravi violazioni del presente statuto dalla maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo che a seguito di delibera, porta la questione alla attenzione di una Assemblea straordinaria che dovrà approvare o respingere la revoca con maggioranza semplice.
Di concerto con il Consiglio direttivo, il Presidente nomina un vicepresidente per il comparto Autobus e un vicepresidente per il comparto Ncc vetture.
I vicepresidenti ricevono delega dal Presidente per rappresentare il comparto a loro assegnato in tutte le sedi istituzionali. Fatto salvo un obbligo di coordinamento col Presidente, dispongono della più ampia autonomia nel mettere a punto strategie e iniziative, avvalersi di professionisti esterni alla Associazione nonché all’utilizzo delle risorse destinate ai loro comparti di riferimento dal Consiglio direttivo. Rimangono in carica tre anni salvo revoca, dimissioni, perdita dello status di socio.
La revoca dei vicepresidenti può essere richiesta nel caso di gravi violazioni del presente statuto e va deliberata dalla maggioranza qualificata del consiglio direttivo e il voto del Presidente.
1. Il Segretario generale è preposto alla gestione degli uffici dell’Associazione, esegue le indicazioni e gli indirizzi di politica settoriale dettati dal Presidente e dal Consiglio, cui può fornire suggerimenti e proposte; adempie agli ordini operativi scaturenti dalle decisioni del Consiglio; attiva e coordina tutta l’attività promozionale e di sviluppo dell’Associazione all’interno della categoria ed all’esterno nei confronti di organizzazioni, strutture ed imprese terze.
Quando necessario o quando i soci lo ritengano opportuno, l’Assemblea nomina un revisore dei conti fra gli iscritti all’apposito albo tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia che avrà la funzione di analisi e controllo della situazione economico-finanziaria, della rappresentazione dei dati contabili nel bilancio consuntivo, predisponendo annualmente una relazione dettagliata su di esso oltre che un motivato parere sul bilancio di previsione.
Su proposta dei due Vice Presidenti o del Presidente, il Consiglio direttivo nomina i Presidenti Emeriti sulla base di un comprovato e particolare impegno profuso per l’affermazione e per la crescita della Associazione.
Per poter essere proposti alla carica di Presidente Emerito occorre disporre dei seguenti requisiti:
Essere iscritti all’associazione da almeno 7 anni.
Aver completato almeno un mandato da Presidente.
I Presidenti emeriti restano in carica per la durata di anni 6 e il mandato è rinnovabile.
Il consiglio direttivo, al fine di consentire ai Presidenti emeriti un contributo di esperienza nelle transizioni da un gruppo dirigente all’altro, opera in modo che non si vada a creare un vuoto in cui scada il mandato dei Presidenti emeriti senza che vi sia un Consiglio con pieni poteri in grado di rinnovare l’incarico o assegnare il medesimo incarico ex novo ad altri soggetti.
La carica di Presidente Emerito è incompatibile con quella di Presidente, Vicepresidente, Presidente Regionale, Segretario Generale.
Per ottenere e la nomina e mantenere le funzioni, i Presidenti emeriti non possono aver perso la qualifica di socio, né aver assunto carica direttiva in altra associazione nell’ambito dei trasporti.
I Presidenti emeriti partecipano attivamente alla vita della Associazione quali membri del consiglio direttivo. Hanno diritto di voto in Consiglio direttivo e su mandato del Presidente, possono rappresentare l’Associazione in ogni ambito e contesto.
I Presidenti Emeriti dispongono del potere di ripensamento, possono cioè, in presenza di un provvedimento del Consiglio direttivo o del Presidente, chiedere un secondo approfondimento e una seconda votazione da parte del Consiglio, prima della sua adozione definitiva. In presenza di questioni ritenute di particolare gravità, una volta all’anno, i Presidenti emeriti all’unanimità, di concerto con la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, possono ottenere la convocazione di una Assemblea straordinaria per sottoporre alla stessa la risoluzione di questioni particolarmente controverse.
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti o donazioni vengano comunque in possesso dell’Associazione, unitamente agli introiti derivanti dal versamento delle quote associative.
Il Consiglio determina per ogni biennio di attività dell’Associazione, l’ammontare della quota associativa dovuta dalle imprese che presentano domanda di adesione, nonché le modalità ed i tempi di versamento delle stesse.
Il Consiglio direttivo, fatte salve le funzioni del revisore, valuta l’interesse e la convenienza ad affidare ad una struttura esterna la cura della riscossione delle quote associative e della gestione amministrativa dell’Associazione, ne definisce le condizioni, le modalità ed i costi con apposito accordo di durata non superiore al periodo di carica del Consiglio.
Il Consiglio, su proposta di uno dei rappresentanti, può chiedere di stanziare un finanziamento straordinario necessario ad affrontare eventuali problematiche, anche locali, sia per il comparto bus che per il comparto autovetture.
L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Spetta al Consiglio definire il bilancio consuntivo dell’anno concluso e predisporre il bilancio di previsione dell’esercizio per l’anno seguente, accompagnandolo con una relazione in cui siano indicate le iniziative, gli indirizzi e le azioni che sono state compiute nell’esercizio concluso e quelle che l’Associazione intende attivare nel nuovo anno per la tutela dei diritti e degli interessi delle imprese aderenti.
L’assemblea dell’Associazione è tenuta ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell’anno finanziario.
Con l’obiettivo di maggiore diffusione e presenza sul territorio nell’interesse delle imprese e della categoria, l’Associazione si dota di delegazioni regionali. I presidenti regionali sono eletti dalle imprese appartenenti alla stessa regione che avranno il compito di promuovere e sviluppare la partecipazione associativa evidenziando le problematiche locali: la normativa per il funzionamento delle delegazioni regionali per quanto non regolato dall’art. 23 del presente statuto, sarà oggetto di apposito regolamento interno predisposto dal Consiglio.
In caso di deliberazione di scioglimento dell’Associazione occorrerà la volontà e la maggioranza degli associati che nominerà un liquidatore e le eventuali attività residue saranno devolute ad altra associazione del settore.
Entro quindici giorni dalla data di adesione di ogni nuova delegazione regionale, i rappresentanti del gruppo sono tenuti ad inviare al segretario dell’Associazione l’elenco delle ditte di NCC che hanno aderito al nuovo inquadramento e che entrano a pieno diritto a far parte dell’Associazione, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente accordo.
L’Associazione riconosce e garantisce alla rappresentanza del gruppo noleggiatori autonomia decisionale in ordine alla definizione delle politiche locali, della rappresentatività con le istituzioni locali, alle iniziative e alla convocazione delle assemblee sul territorio. Dalle quote incassate dall’Associazione per l’adesione annuale degli Associati, verrà conteggiata ai gruppi regionali, regolarmente costituiti, una percentuale da stabilirsi annualmente che costituirà un credito da utilizzare per spese istituzionali (ad es. noleggio sale meeting, onorari per consulenze) che verrà corrisposto dalla Segreteria attraverso il pagamento delle fatture/ricevute presentate.
I gruppi noleggiatori provvedono, entro un mese dalla costituzione, a comunicare alla segreteria.
il nominativo dei propri presidenti, uno per il ramo vetture e uno per il ramo Autobus, che vengono di diritto cooptati nel Consiglio dell’Associazione e partecipano alle riunioni di tale organo associativo portando all’attenzione ed alla valutazione decisionale le problematiche di comparto per le iniziative da assumere a tutela dei diritti delle ditte di riferimento. Ai suddetti rappresentanti dei comparti regionali è concesso di indire assemblee locali quando necessarie alle problematiche locali sempre previa comunicazione al Presidente dell’Associazione, nominare un vice, uno staff di coordinatori provinciali e un tesoriere facenti funzione di consiglio, trasferire eventuali convenzioni chiuse con altre sigle e concordarne di nuove a vantaggio degli associati.
E’ ammesso avere un solo Presidente regionale laddove vi fosse un solo comparto rappresentato (auto o autobus), ovvero vi sia la volontà degli associati di avere un solo rappresentante per entrambi i comparti.
E’ ammesso altresì, ove le imprese e le esigenze territoriali lo richiedessero, l’accorpamento di due regioni in un’unica delegazione regionale.
Per ricoprire la carica di presidente regionale, è indispensabile il requisito della appartenenza alla associazione da almeno due anni e la comunicazione della propria disponibilità a ricoprire tale incarico al Presidente in carica, che provvederà a darne comunicazione a tutti soci di quel territorio nonché al Consiglio, almeno 3 mesi prima dalla scadenza del mandato.
E’ possibile derogare ai requisiti qui sopra in caso di nuova delegazione e/o di indisponibilità di alcun socio provvisto.
I rappresentanti del gruppo noleggiatori regionali possono chiedere che specifici argomenti interessanti il loro territorio siano posti all’ordine del giorno delle riunioni associative di cui fanno parte affinché siano esaminati e discussi con l’adozione delle misure e degli interventi ritenuti più produttivi per la tutela degli interessi delle ditte associate. Per semplificare le procedure e definire rapidamente i passaggi utili, qualora le misure da discutere e gli interventi da attuare a livello regionale e locale riguardino esclusivamente situazioni di carattere locale, d’intesa con il Presidente dell’Associazione, le decisioni da assumere possono essere assunte direttamente dai Presidenti regionali. Qualora tali interventi comportino oneri economici, le ditte interessate sono tenute a garantire la copertura integrale delle spese da sostenere. Gli interventi da attuare a livello nazionale, anche se concernenti esclusivamente le delegazioni regionali, devono essere sempre adottati dagli organi di rappresentanza dell’Associazione, anche se concordati preventivamente con i rappresentanti nazionali delle ditte operanti nel comparto.
In questi casi, ogni ditta di noleggio autovetture ha diritto ad un voto, non applicandosi in materia la griglia associativa ordinaria data l’autonomia riconosciuta al gruppo noleggiatori autovetture di stabilire l’ammontare della quota di adesione da corrispondere all’Associazione.
10 La costituzione delle delegazioni regionali attribuisce ad esse il diritto di utilizzare il logo associativo con la specifica indicazione della Regione in oggetto.
Attraverso una delibera del consiglio direttivo, l’Associazione può accettare di rappresentare tutte le categorie che operino in ambito di trasporti e mobilità. Le modalità di adesione e di rappresentanza delle suddette categorie devono essere disciplinate da un regolamento ad hoc da allegare al presente Statuto senza necessità di modifica.
Letto e approvato dal Consiglio direttivo in data 04/01/21 Letto e approvato dall’Assemblea Nazionale in data 30/01/21
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