
COMUNICATO STAMPA:
La Corte Costituzionale affossa le vessazioni al comparto NCC, una buona notizia per la democrazia.
Questo il primo commento a caldo del Presidente Riva e del Presidente Onorario Artusa alla lettura della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale sul procedimento promosso dalla Regione Calabria.
“Succede raramente”, aggiunge Riva “che l’alta corte intervenga nel merito di un provvedimento e non solo nella forma. Una norma talmente assurda per chiunque tranne che per quei politici di parte che ora dovranno assumersene la responsabilità. Infatti possiamo leggere nella sentenza che:”
Il rigido vincolo imposto dal legislatore […] si risolve infatti in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di iniziare un nuovo servizio.
La prescrizione non è solo in sé irragionevole – come risulta evidente se non altro per l’ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si è concluso il servizio precedente – ma risulta anche sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all’art. 3, comma 2, della legge
n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse (o dei pontili d’attracco).
Neppure è individuabile un inscindibile nesso funzionale tra il ritorno alla rimessa e le modalità di richiesta o di prenotazione del servizio presso la rimessa o la sede «anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici»[…]La necessità di ritornare ogni volta alla sede o alla rimessa per raccogliere le richieste o le prenotazioni colà effettuate può essere evitata, senza che per questo si creino interferenze con il servizio di piazza, proprio grazie alla possibilità, introdotta dalla stessa normativa statale in esame, di utilizzare gli strumenti tecnologici, specie per il tramite di un’appropriata disciplina dell’attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.
“Siamo estremamente soddisfatti dalla sentenza” chiosa Artusa, “che concede un barlume di speranza ad una categoria perseguitata dalla politica ormai da un decennio prima che appiedata dal Corona Virus. Entrando nel merito la Corte ha fissato un principio che sembra banale per qualsiasi impresa ma che per noi non è mai stato. Ferma restando la prenotazione, la stessa deve essere un requisito indispensabile e non un ostacolo alla esecuzione di più servizi o, peggio ancora, la motivazione per una follia come quella del rientro obbligatorio in rimessa tra un servizio e l’altro. Un principio ora ineludibile per tutti i legislatori, sia in parlamento che nelle regioni.”