Nel documento depositato la F.A.I. ha sostenuto con forza l’illegittimità costituzionale delle norme sopra indicate nella parte in cui:
a) Impongono agli NCC di effettuare ogni servizio partendo dalla rimessa e facendo rientro nella stessa;
b) Limitano ingiustificatamente l’utilizzo dello strumento telematico per ricevere le prenotazioni dal momento che queste ultime possono essere prese solo nella rimessa;
c) Vietano il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente in attesa che divenga operativo il registro informatico pubblico nazionale del settore, quando lo stesso divieto non è stato esteso alla categoria dei tassisti malgrado il fatto che il predetto registro sia stato istituito tanto per coloro che svolgono il servizio taxi quanto per coloro che svolgono il servizio di noleggio con conducente.
La F.A.I. ha dunque ribadito come le disposizioni suddette violino libertà e diritti fondamentali garantiti e riconosciuti dal diritto nazionale ed europeo, auspicando l’accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Calabria.