L’Agenzia delle entrate risponde sull’obbligo delle ricevute elettroniche per gli NCC

5 Ago, 19Attualità, Auto, Bus, News

Un saluto,
purtroppo è arrivata e la incollo integralmente alla fine della presente. Al contrario di quanto anticipato dai giornali, per l’Agenzia delle Entrate l’NCC NON è esente dall’emissione delle ricevute elettroniche, il che significa che, magari in un’area di transito di 10 minuti, noi si debba operare attraverso registratori di cassa portatili nella speranza che la procedura funzioni. Nient’altro?

Un drive through da un notaio per certificare lo scontrino no? Peraltro queste poche righe da parte della AE non sono affatto esaustive. Perché ci dicono che possiamo scegliere se fare la ricevuta o la fattura elettronica.

In teoria se scegliamo la seconda abbiamo 10 gg di tempo, ma non è detto che sia così dato che rimane il documento commerciale necessario e contestuale allorquando incassiamo l’importo in contanti o tramite carta di credito.

Davvero, uno pensa ci sia un limite al livello di discriminazione che si può attuare per due soggetti che operano nello stesso ambiente, normati dalla stessa legge, che condividono la circostanza di farsi pagare per un trasporto. E invece ti accorgi del contrario.


Ringrazio la Fondazione Nazionale Commercialisti che per noi ha portato avanti il quesito. Non ci arrendiamo, faremo di tutto per spiegare alla Agenzia delle Entrate che lavoro facciamo e soprattutto dove e cercheremo far approvare un emendamento correttivo che ci dia la possibilità di lavorare e pagare le tasse.

Con riferimento al quesito in oggetto, gli esoneri di cui al DM 10.05.19 (che richiamano gli esoneri di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 696/1996) non contemplerebbero le prestazioni di servizi degli NCC. Conseguentemente, l’operatore IVA NCC ha l’obbligo – a partire dal 1° luglio 2019 ovvero dal 1° gennaio 2020 a seconda se il volume d’affari dell’anno 2018 supera o meno euro 400mila – di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri, rilasciando il c.d. documento commerciale al cliente o, in alternativa, di emettere fattura elettronica via SdI.

Nel primo caso, l’operatore potrà utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate denominata “Documento commerciale online” ovvero un Registratore telematico (esistono anche modelli portatili), memorizzando il corrispettivo al momento del pagamento ed emettendo contestualmente il documento commerciale. Nel secondo caso, potrà emettere la fattura elettronica via SdI nei termini previsti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72.

Prima o poi dovremo trovare l’energia per fare qualcosa di diverso se non vogliamo fare la fine della rana nel pentolone.

Francesco Artusa

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