L’ncc serve per le esigenze del Comune che ha emesso l’autorizzazione?

16 Apr, 17Attualità, Auto, News

Un Saluto,
A proposito della leggenda per cui “l’ncc serve per le esigenze del Comune che ha emesso l’autorizzazione” il Giudice smentisce così:

Detta caratteristica (la rimessa nel Comune ndr) non è contraddetta dalla previsione che il servizio di ncc può essere effettuato senza limiti territoriali (a fronte del servizio di taxi destinato sostanzialmente al solo trasporto all’interno del comune o del comprensorio)

…….

Nel perimetro di dette modalità di servizio, il conducente che esercita il servizio di ncc, una volta ricevuta la richiesta di trasporto, può iniziare la stessa (prelevamento del cliente) fuori del comune o comprensorio ove è sita la rimessa (per esempio un cliente che si trova a Torino e deve recarsi a Milano contatta direttamente un servizio di ncc sito a Milano per essere prelevato e condotto alla propria destinazione) ovvero può terminarla fuori detto territorio (per esempio un cliente che da Napoli vuole recarsi a Roma ed a tal fine contatta un servizio di ncc di Napoli).

……..

Si rileva, poi, che non si ritiene che detta normativa (21/92 ndr) sia idonea a limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori (art.102 TUEF),in quanto non impedisce di per sé l’utilizzazione delle nuove tecnologie, quale può essere una app, per il servizio ncc, ben potendo utilizzarsi la nuova tecnologia in modo rispettoso della normativa pubblica disciplinante il servizio consentendo, per esempio agli utenti di rintracciare, invece che il singolo autista, la rimessa di ncc più vicina o di visualizzare le rimesse site nel comune di interesse, favorendo un più rapido contatto con le stesse e consentendo al titolare di gestire liberamente il servizio utilizzando una vettura ancora parcheggiata nella rimessa ovvero una vettura in fase di rientro dall’ultimo servizio espletato.

Quest’ultimo punto smentisce la “teoria” del ritorno in rimessa ad ogni singolo servizio.

Un altro aspetto interessante è stato il ribadire da parte del Giudice che l’NCC si rivolge all’utenza specifica, mentre il taxi si rivolge ad utenza indifferenziata con tariffe decise dalla pubblica amministrazione. A questo punto dunque stiamo esaminando la possibilità di agire contro alcune organizzazioni economiche di taxi in quanto sempre più frequentemente operano e promuovono servizi rivolti ad utenza specifica con tariffe stabilite dalle stesse organizzazioni.

Ci chiediamo dunque se esistano gli estremi giuridici per una concorrenza sleale verso gli NCC.

Qui la sentenza in formato PDF.

Buon Lavoro
Francesco Artusa

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